Art. 2.
(Appostamenti fissi).

      1. La caccia da appostamento fisso è vietata su tutto il territorio nazionale.
      2. Per appostamento fisso si intende qualsiasi struttura permanente realizzata con qualsiasi materiale.
      3. Le strutture utilizzate come appostamento fisso devono essere demolite e rimosse, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del proprietario.
      4. In caso di inadempienza al disposto di cui al comma 3, provvedono i comuni entro i due mesi successivi alla scadenza del termine stabilito dal medesimo comma 3 e, qualora sia individuato il proprietario, le spese per la demolizione e la rimozione sono a questi addebitate.
      5. I proprietari di appostamenti fissi inadempienti alle disposizioni del presente articolo sono altresì soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).
      6. L'appostamento temporaneo di cui all'articolo 14, comma 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere smontato

 

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e rimosso dal cacciatore prima che questi si allontani dal posto.